Somministrazione irregolare, appalto illecito, ripristino del rapporto.
Fattispecie originale relativa ad ipotesi di appalto illecito con utilizzo di lavoratori forniti in appalto da un Raggruppamento temporaneo di imprese che, a sua volta, li utilizzava in somministrazione. Il Tribunale, ha verificato la sussistenza de facto di un rapporto di lavoro subordinato diretto con il fruitore finale della prestazione, dichiarando la non genuinità dell’appalto e la nullità della cessazione del rapporto con il conseguente ripristino dello stesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA – 3° Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S. Rossi all’udienza del 13/11/2018, all’esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Ex art.429 CPC nella causa iscritta al n. 27803/2016 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti L.e R. Chilosi
RICORRENTE
E
T.____ s.p.a e E.___ s.p.a
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2016 e regolarmente notificato, _______ _________ esponeva di avere lavorato con contratti fittizi stipulati con soggetti diversi, ma di avere prestato in realtà la sua attività lavorativa in favore di T. ______ spa, di avere volto mansioni diverse da quelle previste nei contratti, di avere lavorato con le modalità della subordinazione, di avere cessato di lavorare per T. ______ spa il 31.12.2015; concludeva quindi nel modo che segue:
“Accertare e dichiarare l’illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con l’art.1 Legge n.1369/60 e l’art . 20 e ss e l’art 27 e 29Dlgs 276/2003 ratione temporis applicato, dalle società E.___ s.p.a., Obiettivo Lavoro s.p.a. ed E. ______ spa (tutti soggetti interposti), dal novembre 2007, in favore della T. ______ spa S.p.A. (soggetto interponente); per l’effetto,
– accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.1, comma 5 della Legge n.1369/60, e dell’art 27 e 29 dlgs 276/2003, che tra il Sig. _______ _________e la T. ______ spa S.p.A. si è costituito un rapporto di natura subordinata a far tempo dal 5 novembre 2007 o dalla data ritenuta di giustizia;
– Accertato che fin dal 5 novembre 2007, o dalla data ritenuta di giustizia, il Sig. ______________ ha prestato, con modalità subordinate attività lavorativa presso la sede di T. ______ spa in Via Palmiano 101, per svolgere mansioni inquadrabili nella qualifica di cui al livello B1S del CCNL applicato ai dipendenti del settore elettrico;
– Accertata la sussistenza di fattispecie di interposizione fittizia di manodopera, accertata l’attività lavorativa svolta a favore di T. ______ spa, accertata l’assenza di qualsiasi atto ideo ad interrompere il rapporto, e preso atto dell’offerta di prestazioni lavorative effettuate con raccomandata del
19.2.2016 ricevuta via pec in medesima data, dichiarare la continuità giuridica e la persistenza del rapporto di lavoro subordinato tra T. ______ spa ed il Sig. _______ _________ e dichiarare che lo stesso è tutt’ora in atto stante la carenza di atti idonei a determinare la cessazione e, per l’effetto, condannare T. ______ spa, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle retribuzioni dal 31 dicembre 2015 o dalla data di offerta di prestazioni lavorative (19.2.2016) sino ad una eventuale valida risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base dell’ultima retribuzione percepita (Euro 2147,70) o della retribuzione spettante in qualità di impiegato di livello B1S pari ad euro € 2.024,12 x14 mensilità (retribuzione globale di fatto mensile pari a € 2.361,47 );
– Condannare T. ______ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostruzione della carriera lavorativa sin dal 5 novembre 2007, o dalla data ritenuta di giustizia, con il conseguente pagamento delle differenze retributive quantificate in € 35.088,57 per differenze retributive per i titoli in narrativa ed in diritto e 15596,96 a titolo di TFR non liquidato né accantonato, come da conteggi allegati;
– Conseguentemente condannarsi la convenuta T. ______ spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore al ripristino del ricorrente nel proprio posto di lavoro presso la sede T. ______ spa di Via Palmiano 101 per svolgere le mansioni inquadrabili nella qualifica e nel livello B1S o quello ritenuto di giustizia;
– In ogni caso: Condannarsi la convenuta, per quanto di ragione, a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge ex artt.429 e 150 disp. Att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria e della qualità di piccolo consumatore della ricorrente.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegatissima ipotesi in cui il giudice adito non ritenga di accogliere le domande avanzate in via principale, accertata la natura subordinata del rapporto, dichiararsi i contratti di somministrazione stipulati nel periodo dal 4 ottobre 2013 al 31 gennaio 2016 – nulli/illegittimi per le ragioni di cui al punto 2 della parte in diritto, e per l’effetto;
– dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la E. ______ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore sin dal 4 ottobre 2013, ovvero in subordine dal 1.2.2015(data trasformazione a tempo indeterminato del rapporto) o dalla data ritenuta di giustizia con inquadramento nel 6 livello CCNL metalmeccanici o nel livello5S o nel ritenuto di giustizia.
– Dichiararsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro in assenza di atti idonei a determinarne la cessazione e per l’effetto condannare la E. ______ spa in persone del legale rappresentante pro tempore all’immediato ripristino del rapporto di lavoro e per l’effetto;
– Condannare la E. ______ spa al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del 31 gennaio 2016 (scadenza ultima proroga con E_______ spa) e fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione mensile di livello 6 ccnl metalmeccanici percepita pari ad euro 2.147,70 (comprensiva dei ratei di 13° e 14°) ”.
Si costituiva in giudizio T. ______ spa, la quale eccepiva la decadenza, contestava la ricostruzione della parte ricorrente , eccepiva l’insussistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente e chiedeva rigettarsi il ricorso perché destituito di fondamento, in fatto e in diritto, con tutte le conseguenze di legge, anche per spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio E_______ spa, la quale rilevava la mancata impugnazione dei contratti a progetto , la contraddittorietà della ricostruzione avversaria, l’infondatezza nel merito delle tesi avversarie; chiedeva quindi dichiararsi “la decadenza di controparte dall’impugnazione e dal riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo ad E_______ spa e dall’impugnazione dei contratti di lavoro a tempo determinato (qualora in giudizio si ravvisi tale impugnazione);- respingersi il ricorso e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per le decadenze di cui al presente atto;- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”-
Al termine di istruttoria documentale e orale, acquisiti i verbali del teste R., escusso nel giudizio n.RG. 27806/2016, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che, in relazione alla domanda proposta, l’unica ipotesi di decadenza che viene in rilievo è quella di cui all’art.32 c.4 lett. d) legge 183/2010 , il quale prevede che “le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:………. d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
La decadenza, peraltro, è stata evitata in quanto entro 60 giorni il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente la cessazione del rapporto alla data del 31.12.2015 (v. raccomandata ricevuta da T. ______ spa e da E_______ spa il 23.2.2016) e il ricorso giudiziale è stato depositato il 22.7.2016.
Il ricorrente, per il periodo che qui interessa, ha stipulato: con E.___ spa tre contratti a progetto, con diverse proroghe, che prevedevano la collocazione del lavoratore presso T. ______ spa, nel primo contratto per svolgere attività di esercizio per la misura di energia elettrica, negli altri due per la creazione del nuovo certificato elettronico; un contratto di somministrazione con O.________ spa, con collocazione presso E_______ spa dal 4.10.2013 (per la gestione del progetto “T. ______ spa sistemistica lotto 1”); un contratto di somministrazione a tempo indeterminato in data 1.2.2015 con O.________ spa e con collocamento presso E_______ spa (per la gestione dello stesso progetto) dalla stessa data e fino al 31.12.2015 quale sistemista.
Il ______________ sostiene che, di fatto, è stato impiegato alle dirette dipendenze di T. ______ spa; sebbene non sia contestato che ______________ sia stato impiegato presso tale Società (ciò si evince anche dai contratti e dalle dichiarazioni dei testi), quello che è in contestazione tra le parti è la natura di tale rapporto, sostenendo il ______________ si sia trattato di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ritenendo invece le resistenti si sia trattato di utilizzo delle sue prestazioni lavorative in forza di contratto di appalto stipulato da T. ______ spa con un raggruppamento temporaneo di imprese, che aveva selezionato e inviato il lavoratore.
Orbene, i contratti a progetto stipulati da ______________ avevano come oggetto l’esecuzione di lavori presso T. ______ spa, in particolare “attività di esercizio per la misura di energia elettrica presso il cliente T. ______ spa” , “creazione del nuovo certificato elettronico per il nostro cliente T. ______ spa…”; i contratti di somministrazione prevedevano quale utilizzatore E_______ spa per “Esecuzione di servizi professionali informativi per la gestione del progetto T. ______ spa Sistemistica lotto 1” .
In pratica, il lavoratore è rimasto collocato presso T. ______ spa per tutto il periodo- salvo qualche interruzione, di cui poi si dirà- ad iniziativa di E.___ prima, di E_______ spa dal 4.10.2013, destinato – in base ai contratti di cui si è detto- allo svolgimento, per un lungo arco di tempo, di attività proprie di T. ______ spa non collegate a progetti specifici e senza alcun intervento organizzativo di E.___ e di E_______ spa (la teste Mori ha riferito dell’intervento di E_______ spa per alcune questioni amministrative).
A prescindere dalla legittimità o meno dei contratti descritti (questione che non interessa nel caso di specie, in quanto non si chiede la conversione dei contratti a progetto né l’assunzione presso il somministrante) , viene in rilievo la circostanza che T. ______ spa ha utilizzato la prestazione del ricorrente, quale committente dei lavori secondo la sua prospettazione, innanzitutto in assenza di un regolamento contrattuale con E.___ spa (non possono essere definiti tali i documenti indicati da T. ______ spa a p.4 della memoria di costituzione, che non contengono alcun riferimento ad E.___); per ciò che concerne ,invece, E_______ spa, che ha acquisito il lavoratore somministrato e che lo ha collocato presso T. ______ spa, si inviene un contratto di appalto tra una RTI (di cui E_______ spa dichiara di avere fatto parte, e la deduzione non è contestata) e T. ______ spa in data
27.6.2013, avente ad oggetto servizi specialistici di gestione e ottimizzazione sistemi del dispacciamento (il contratto elenca attività varie, quale per esempio attività di gestione sistemistica, monitoraggio, installazione e messa in esercizio di nuove applicazioni e sistemi, e altre); la durata del contratto era fissata in 24
mesi.
Orbene, l’esternalizzazione non è vietata dal nostro ordinamento ; essa può essere oggi attuata tramite l’appalto, la somministrazione di lavoro, il trasferimento di ramo d’azienda, e l’ordinamento appresta mezzi di tutela in favore dei lavoratori i cui contratti sono interessati e/o subiscono le conseguenze di tali operazione ; ai fini della tutela dei crediti di lavoro vi è lo strumento della responsabilità solidale tra fornitore e utilizzatore (v. artt. 23- oggi abrogato- e 29 dlgs 276 03, art.2112 cc) e, per ciò che concerne la sorte dei rapporti di lavoro già esistenti, l’art.2112 I cc prevede che essi, in caso di trasferimento d’azienda, continuino con il cessionario, mentre il vecchio art. 27
Dlgs 276 03- oggi abrogato- prevedeva , in caso di somministrazione irregolare, :”1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”.
Per quel che qui interessa, l’art.29 I comma Dlgs 276/2003 prevede: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
A parte i casi nei quali l’opera o il servizio appaltati non richiedano rilevanti risorse strutturali e impiantistiche e possano essere realizzati da una genuina impresa “leggera” o “dematerializzata”, ai fini della esistenza di un appalto lecito occorre dunque l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che comporta sia l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, sia l’assunzione del rischio di impresa.
L’art. 29, d. lgs. n. 276/2003 richiede, per potersi configurare un genuino appalto di opere o servizi, l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dal solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Il requisito richiede una valutazione in concreto legata alla causa del contratto e alle specifiche prestazioni in esso dedotte. E’ pertanto necessario accertare: che l’appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione; che la prestazione lavorativa sia stata resa nell’ambito di un’organizzazione e gestione propria dell’appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo; la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l’esistenza, anche in fatto, dell’autonomia gestionale dell’appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 7034 del 28/03/2011).
Nell’appalto, il potere direttivo, organizzativo e di controllo spetta all’appaltatore e non al committente- utilizzatore; il committente non può interferire con la direzione dei lavoratori, che pure utilizza in virtù del contratto di appalto, in quanto spetta all’appaltatore il potere direttivo, di controllo e disciplinare.
La nuova nozione di appalto esclude proprio che l’organizzazione dell’appaltatore possa concretarsi nella mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa dei lavoratori, elementi non sufficienti a dare luogo ad un appalto genuino.
In caso di appalto illecito il comma 3 bis dell’art.29 citato – comma aggiunto dal dlgs 251/2004- prevede che “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art.414 cpc , notificato anche solo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo” .
Nel caso di specie, T. ______ spa sostiene di avere commissionato servizi dapprima ad una RTI (ma risulta sia stata E.___ ad acquisire la collaborazione del ricorrente e a provvedere alla collocazione presso T. ______ spa, e non si rinviene alcun contratto (di appalto) stipulato con E.___), e dal
4.10.2013 ad E_______ spa spa, stipulando in questo caso un contratto di appalto (in realtà con una RTI).
Non sono emersi però i caratteri del contratto di appalto genuino , da un lato in quanto manca , per come già detto, un contratto di appalto con E.___, dall’altro in quanto è emerso che l’attività del ricorrente per tutto il periodo è stata completamente eterodiretta da T. ______ spa (v. dichiarazioni dei testi F.____ e T.____), mentre RTI (v. dichiarazioni teste R.) curava solo l’aspetto del coordinamento dei “progetti tra T. ______ spa e HP riferiti alla gara denominata lotto 1” della commessa; il R., che è stato indicato dal teste L.____ come “referente HP”, ha riferito :“Il mio compito era verificare con i vari responsabili che gli obiettivi del progetto venissero raggiunti. Quindi a tal fine fornivamo al cliente figure professionali “; R. ha aggiunto altresì che verificava che queste figure svolgessero i loro compiti, ma non ha specificato come in concreto sovrintendesse a tale controllo; ha aggiunto ancora: “io non parlavo con Forchini e ______________ ….nè di ferie né di malattie, perché la programmazione non aveva incidenza; l’unica cosa che facevo era di verificare con L.____ se l’obiettivo fosse impattato dalle assenze. Io non avevo potere decisionale sul punto…..parlavo con Forchini e ______________ dello status del progetto”. Il teste L.____ ha riferito di non avere conosciuto personale E_______ spa in T. ______ spa.
A fronte di tali dichiarazioni, dalle quali emerge che le prestazioni lavorative del ricorrente non venivano né coordinate né dirette dall’utilizzatore fittizio, vi sono invece le dichiarazioni dei testi Fazio e T.____, dalle quali emerge che il ricorrente prendeva direttive, su quello che doveva fare, da personale di T. ______ spa (v.integrali dichiarazioni del teste F.____ e del teste T.____).
A nulla rileva che non sia stato riferito il contenuto specifico di direttive e ordini impartiti al lavoratore, dato il carattere professionale del lavoro da lui svolto, né che non ci sia stato un controllo puntuale su assenze e giustificazioni, dal momento che comunque il ______________ risultava completamente inserito nell’organizzazione aziendale, tanto da partecipare al turno delle ferie, alternandosi con i dipendenti T. ______ spa e addirittura sostituendo qualche lavoratore assente.
Inoltre, deve mettersi in evidenza che ______________ ha svolto attività, seppure diverse nel tempo, proprie dell’azienda , a seconda delle esigenze del momento e dei progetti in corso (v.dichiarazioni del teste F.____).
Né è emersa la sussistenza di una autonomia operativa ed esecutiva del ricorrente e la sussistenza di un autentico risultato finale individuato quale progetto, in quanto il compito del ricorrente era condizionato dall’esigenza della committente di fare avanzare il lavoro e di rispettare la corrispondenza ai progetti assegnati all’azienda.
Deve ritenersi in conclusione vi sia stato un appalto illecito, per i motivi già detti, e va quindi accolta la domanda principale essendosi verificata una ipotesi di interposizione fittizia, tuttora vietata (Cass.SSUU 22910/06).
In conclusione, deve accogliersi la domanda proposta in via principale in punto di riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro in capo alla resistente T. ______ spa; non vi è luogo a provvedere invece sulle domande proposte solo in via subordinata.
T. ______ spa deve essere condannata, in conseguenza di tale accertamento – esistenza ex tunc del rapporto – al ripristino dello stesso e, a titolo di risarcimento danni , al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire alle sue dipendenze in base ai contratti collettivi applicati in azienda, oltre le retribuzioni perse dalla messa a disposizione delle energie lavorative (23.2.2016- v. in atti doc.1 parte ricorrente) all’effettivo ripristino.
I brevi intervalli non lavorati, sui quali hanno riferito i testi, devono considerarsi unilateriali, dunque illegittime, sospensioni del rapporto di lavoro. La Cassazione ha precisato che “La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41
Cost.”. (v. Cass. Sez. U – , Sentenza n. 2990 del 07/02/2018).
Riguardo alle differenze retributive, non possono però utilizzarsi i conteggi depositati dalla parte ricorrente; appaiono infatti fondate le eccezioni di T. ______ spa circa l’orario di lavoro e il livello presi a base del calcolo.
E invero, dall’istruttoria è emerso che ______________ aveva un orario flessibile e quindi, al più, può riconoscersi allo stesso un impegno pari al 70% dell’orario normale ; per ciò che concerne il livello, non appare congruo il riferimento alla categoria B1 superiore, che comprende , rispetto al livello B1, “un contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato grado di presenza di : facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”, contenuti in relazione ai quali non si rinvengono allegazioni in ricorso.
Appare invece congruo il riferimento al livello B1, che concerne “lavori tecnico- manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite”, profilo adattabile alle mansioni indicate in ricorso e al tipo di attività sulla quale hanno riferito i testi.
L’applicazione del CCNL non è contestata, ma, non rinvenendosi conteggi alternativi, le differenze possono riconoscersi solo in via generica, con i riferimenti di cui si è detto, escluso il TFR dal momento che il rapporto prosegue; per ciò che concerne le retribuzioni dalla messa in mora, va detratto da queste l’aliunde perceptum, rappresentato da quanto percepito dal lavoratore nello stesso periodo.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico di T. ______ spa Rete
Italia spa; possono compensarsi tra ricorrente ed E_______ spa.
PQM
Definitivamente pronunziando:
1) Accoglie parzialmente la domanda principale e per l’effetto dichiara sussistente un rapporto di lavoro subordinato part-time al 70% con le mansioni di categoria B1 CCNL settore elettrico tra _______ _________e T. ______ spa dal 5.11.2007 e condanna T. ______ spa al ripristino del rapporto e al pagamento, in favore del ricorrente, delle eventuali differenze retributive rispetto a quanto percepito e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, oltre che al pagamento delle retribuzioni, riferite al livello e all’orario di cui sopra ,dal 1.3.2016 al ripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione come per legge; rigetta la domanda nel resto;
2) Dichiara il non luogo a provvedere sulle domande subordinate e compensa le spese tra ricorrente ed E_______ spa;
3) Condanna T. ______ spa al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.5.200,00 in favore di parte ricorrente , oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma , 13.11.2018
Il Giudice
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