Comando di personale tra Pubbliche Amministrazioni – C.C.N.L. applicabile al dipendente comandato per la determinazione della retribuzione – spettanza dell’indennità d’amministrazione prevista dal C.C.N.L. applicato dall’Amministrazione di provenienza (indennità di Agenzia di cui all’art. 87 CCNL Agenzie Fiscali).

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 230/2019, ha accolto il ricorso promosso dallo studio, riconoscendo il diritto di una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, comandata presso un Ministero ai sensi dell’art. 60 del C.C.N.L. del Comparto Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004, alla percezione, per tutta la durata del comando, dell’indennità d’agenzia ivi prevista (art. 87) e non dell’indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. del Comparto Ministeri.

La sentenza ha ribadito che, in caso di comando tra P.A., il trattamento retributivo spettante al dipendente comandato deve essere determinato in forza della contrattazione collettiva applicata dall’Amministrazione che dispone il comando (C.C.N.L. Agenzie Fiscali). Conseguentemente, la pronuncia ha ritenuto illegittima la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che, dopo un primo periodo di comando nel corso del quale aveva erogato alla dipendente comandata l’indennità di agenzia, aveva successivamente ritenuto non dovuto tale emolumento, versando da tale momento l’indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. del Comparto dei Ministeri (di importo inferiore) e avviando contestualmente il recupero unilaterale delle differenze tra le due indennità, nell’assunto del configurarsi di un indebito.  

Il Tribunale di Roma, ritenendo fondata la prospettazione dei legali della ricorrente, ha ritenuto che la disposizione contrattuale dell’art. 60, comma 9, del C.C.N.L. Agenzie fiscali (“L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale”) debba interpretarsi nel senso che dal comando non possano derivare conseguenze pregiudizievoli per il dipendente comandato, con diritto alla percezione della indennità di agenzia del C.C.N.L. Agenzie Fiscali, che costituisce componente continuativa e di valenza generale della retribuzione della dipendente.

Il Tribunale ha ritenuto, di fatto, irrilevante la disposizione dell’art. 60, comma 11, C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali, che attiene al distinto piano dei distinti rapporti tra le PP.AA. in ordine al rimborso del costo del personale comandato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA – 1° Sezione Lavoro

Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli, nell’udienza del 14/01/2019.ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2012, vertente

TRA

, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Chilosi e dell’Avv. Paolo De Marco che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura alla lite a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giorgione n. 159, c.a.p. 00147, presso la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. Romeo Gaetano, dirigente, dalla dott.ssa Assunta Russo Spena, dalla dott.ssa Annalisa Capobianco e dalla dott.ssa Valeria Romano, funzionari in servizio presso la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato                        conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate premettendo in fatto : di essere dipendente dal 1° dicembre 1977 dell’Agenzia con attuale inquadramento nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F5 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali ; dal 27 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate e il Ministero degli Affari Esteri disponevano un primo comando di essa ricorrente presso il Ministero (M.A.E. – Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione) , a seguito del quale venivano disposti altri comandi presso la stessa Amministrazione sino al collocamento in pensione ( 15/6/2018 , come da note autorizzate in atti ) ; fino all’aprile 2016 aveva sempre percepito identica retribuzione, comprensiva della indennità di amministrazione ex art. 87 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali; da quella data l’agenzia delle Entrate aveva unilateralmente operato delle trattenute stipendiali, peraltro percependo , per i mesi di aprile e di maggio 2016, una doppia indennità di amministra/ione, sia quella prevista dall’art. 87 del CCNL Agenzie Fiscali, sia l’indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri ; solo a far tempo dal cedolino elaborato per il mese di giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate prendeva ad erogare incomprensibilmente l’indennità di amministrazione commisurata a quella del comparto Ministeri (pari ad €280,87), cessando di accreditare quella di cui all’art. 87 del CCNL Agenzie Fiscali; contestualmente l’Agenzia delle Entrate continuava ad applicare le decurtazioni che aveva iniziato ad operare con il cedolino di aprile 2016; a seguito di istanza di accesso agli atti l’Agenzia convenuta confermava di avere avviato nei suoi confronti il recupero della differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento presso l’Agenzia delle Entrate (pari ad €633,64 mensili) – erogata continuativamente alla ricorrente dal giugno 2012 (inizio del distacco e poi comando presso il M.A.E.) fino al marzo 2016 – e l’omologa indennità M.A.E. (pari ad €280,87 mensili); sino all’ottobre 2017 erano state operate trattenute stipendiali per € 6889,02 . Ciò premesso argomentato in ordine all’illegittimità delle decurtazioni compiute unilateralmente dalla Agenzia delle Entrate a far tempo dall’aprile 2016 ed al proprio diritto , nonostante il comando presso il Mae , alla percezione dell’indennità di amministrazione Agenzia delle Entrate , nonché al suo affidamento in buona fede sulla insussistenza di alcuna variazione peggiorativa del proprio trattamento stipendiale , concludeva chiedendo che il Tribunale adito “ accertare e dichiarare il diritto della Signora                        alla percezione dell’indennità di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 87 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 28 maggio 2004 (ed eventuali disposizioni di analogo contenuto dei successivi rinnovi contrattuali) per tutto il periodo di durata dei provvedimenti di comando, come meglio specificati nella parte narrativa del presente ricorso, operati a decorrere dal 13 giugno 2012 dall’Agenzia delle Entrate a favore del Ministero degli Affari Esteri e tuttora perduranti; accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel presente ricorso, l’illegittimità della decurtazione (per ripetizione di presunto indebito) compiuta dall’Agenzia delle Entrate, a far tempo dall’aprile 2016, dal trattamento stipendiale della ricorrente degli importi pari alla differenza tra l’indennità di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate spettante ex art. 87 CCNL Agenzie Fiscali e l’indennità di amministrazione del comparto Ministeri, erroneamente ritenuta spettante dalla Amministrazione datrice di lavoro, e quantificabili nella misura complessiva di €15.122,30 (attualmente in corso di recupero dal trattamento stipendiale della ricorrente) alla luce di quanto evincibile dai cedolini elaborati dall’Agenzia delle Entrate, secondo la determinazione di cui agli allegati conteggi, o in altra somma minore o maggiore che sarà eventualmente precisata dall’Agenzia delle Entrate convenuta; per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall’Agenzia delle Entrate resistente sul proprio trattamento stipendiale e di quelli che saranno trattenuti fino alla definizione del presente giudizio, come risultanti dalle buste paga allegate e di quelle di prossima emissione che ci si riserva di produrre in corso di giudizio, secondo la quantificazione contenuta nei conteggi allegati al presente ricorso; per l’effetto, condannare l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente l ’importo che sarà trattenuto fino alla data di emissione della pronuncia definitoria della presente controversia (che si riserva di documentare e quantificare alla vigilia della decisione del presente giudizio) o, in via di subordine, l’importo trattenuto fino alla data del 31 ottobre 2017 (data dell’ultima retribuzione corrisposta) e da quantificarsi in €6.889,02, secondo quanto indicato nei conteggi allegati al presente ricorso e comprovato dalle buste paga prodotte; condannare altresì l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla ricorrente la differenza tra l’indennità di amministrazione M.A.E. e quella spettante ex art. 87 del CCNL Agenzie Fiscali, nella misura mensile pari ad €352,77, per tutto il periodo dal giugno 2016 fino alla data di accoglimento della presente domanda (importo che ci si riserva di quantificare alla vigilia della decisione del presente giudizio) o, in subordine, nella misura maturata alla data del 31 ottobre 2017, pari all’importo complessivo di €5.997,09, come quantificato negli allegati conteggi, o ad altro importo minore o inferiore ritenuto di giustizia; ordinare all’Agenzia delle Entrate convenuta, in persona del legale rappresentante prò tempore, di rideterminare gli accantonamenti TFR per il periodo compreso dal giugno 2012 fino alla data di accoglimento della presente domanda e/o fino alla data di collocamento a riposo per raggiungimento dell ‘età pensionabile della ricorrente, computando nella retribuzione da prendere a parametro per detti accantonamenti TFR anche l’importò di €633,64 dovuto a titolo di indennità di amministrazione dell Agenzia delle Entrate ex art. 87 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali in luogo dell’indennità di amministrazione del comparto Ministeri; ordinare all ‘Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante prò tempore, di comunicare agli Enti di Previdenza competenti quale base di determinazione del trattamento pensionistico maturando dalla ricorrente al momento del raggiungimento dell ‘età pensionabile un importo retributivo mensile lordo, comprensivo della indennità di amministrazione dell’agenzia delle entrate spettante ex art. 87 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, e a rideterminare i versamenti contributivi operali per il perìodo compreso dal giugno 2012 fino alla data di accoglimento della presente domanda e/o fino alla data di collocamento a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile della ricorrente, computando nella base imponibile anche il compenso mensile lordo di €633,64 dovuto a titolo d’indennità di amministrazione dell1Agenzia delle Entrale ex art. 87 CCNL Comparto Agenzie Fiscali in luogo dell’indennità di amministrazione del comparto Ministeri^’ il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza del ricorso. Autorizzato il deposito di note all’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal l’Agenzia delle Entrate è infondata Per consolidata giurisprudenza , il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto – cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari – presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente (Cass.sez lav n° 26138/2013) ; inoltre la S.C. ha reiteratamente affermato che il lavoratore distaccato o comandato non viene inquadrato nell’ambito dell’amministrazione di destinazione non viene inquadrato nell’amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l’ente distaccante non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale (cfr. Cass, sez lav .n. 19916/2016). La circostanza che, in forza dell’art 70 comma 12 Dlgs 165/2001, l’amministrazione di destinazione sia tenuta al rimborso all’amministrazione di appartenenza del trattamento economico fondamentale del dipendente in comando attiene al piano dei rapporti tra enti, ma non esclude anzi conferma che il rapporto di lavoro si mantiene in capo all’amministrazione distaccante e , pertanto , non può incidere in alcun modo sulla legittimazione passiva di quest’ultima.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. Deve richiamarsi quanto recentemente riaffermato dalla S.C. nel solco delle sentenze sopra riportate “ il trattamento economico dei lavoratori distaccati – riservato, prima dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 72, ed oggi dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 71, alla negoziazione collettiva – deve essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente distaccante, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva dell’ente che utilizza il lavoratore; che, pertanto, l’amministrazione distaccante è tenuta a corrispondere l’indennità di Agenzia trattandosi di emolumento che. a prescindere dalla natura accessoria dell’istituto (profilo che, a norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 70, comma 12, concerne il distinto piano dei rapporti tra amministrazione distaccante e amministrazione che utilizza il personale), assume carattere di generalità e continuità ai sensi dell’articolo 87 del c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali 2002-2005; (cfr. Cass., Sez. lavoro, Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17774 versata in atti ).

Il principio di diritto enunciato dalla S.C. confuta del tutto gli argomenti spesi da parte convenuta a sostegno della propria tesi , anche quanto alla valenza accessoria dell’indennità in questione , e si pone in perfetta coerenza con il disposto dell’art 60, comma 9, del CCNL Agenzie Fiscali secondo il quale “l’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell ‘anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale”. Nella sostanza i rapporti tra le amministrazioni di appartenenza e destinazione, anche ai fini dell’entità del rimborso in favore della prima, non possono comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per la dipendente distaccata che del tutto legittimamente ha fatto affidamento sul mantenimento durante i periodi di comando del trattamento stipendiale già goduto, comprensivo dell’indennità di amministrazione spettante ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate ex art 87 CCNL Agenzie Fiscali.

In conclusione deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione dell’indennità di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 87 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 28 maggio 2004 e successivi rinnovi contrattuali per tutti i periodi di comando presso il MAE dal 13 giugno 2012 al pensionamento del 15 giugno 2018

Deve altresì dichiararsi l’illegittimità delle decurtazioni compiute dall’Agenzia delle Entrate dall’aprile 2016. Sulla base dei conteggi non contestati di cui alle note autorizzate di parte ricorrente (essendosi la stessa espressamente riservata in ricorso di attualizzare il conteggio all’epoca allegato) l’Agenzia delle Entrate deve essere condannata al rimborso dell’importo di € 9892,94 ed al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 8819,25, anch’esso non contestato , pari alla differenza tra l’indennità di amministrazione Mac e quella spettante alla ricorrente ex art 87 C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 28 maggio 2004 e successivi rinnovi contrattuali , il tutto oltre accessori come per legge. In difetto di chiamata in causa degli Enti previdenziali le ulteriori domande formulate da parte ricorrente non meritano accoglimento ( cfr Cass. n° 19398/2014).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:

dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell’indennità di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 87 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali 28 maggio 2004 e successivi rinnovi contrattuali per tutti i periodi di comando presso il MAE dal 13 giugno 2012 al pensionamento del 15 giugno 2018;

dichiara l’illegittimità delle decurtazioni compiute dall’Agenzia delle Entrate dall’aprile 2016 e per l’effetto condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’importo di € 9892,94 ed al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 8819,25 , il tutto oltre accessori come per legge;

condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente a titolo di compensi professionali di € 5500,00 oltre rimb forf iva e epa come per legge.

Roma 14/1/2019                                                                       Dottssa E. Capaccioli

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