Centro di imputazione di interessi economico-giuridici – Organico datore di lavoro –  Licenziamento per giusta causa – insussistenza del fatto contestato – reintegra nel posto di lavoro – art. 18, comma 4, Legge 300/1970

La Corte di appello di Roma, in sede di reclamo ex art. 1, co. 58, L. 92/2012, ha confermato la pronuncia impugnata di accoglimento delle domande promosse dal lavoratore emessa dal Tribunale di Roma. La Corte di appello ha ritenuto che il rapporto di lavoro del lavoratore (assunto con qualifica di quadro e posizione di responsabile operativo del gruppo societario) fosse da imputarsi a tutte le società reclamanti, unitariamente intese e da ritenersi come unico centro di imputazione di interessi economico / giuridici, aventi un organico complessivo ampiamente superiore ai quindici dipendenti. La Corte di appello ha quindi confermato l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente, per manifesta insussistenza dei fatti contestati e posti a base del licenziamento per giusta causa intimato e la condanna delle società reclamanti, in applicazione dell’art. 18 comma 4 della L. 300/1970 (come novellata dalla L. N. 92/2012), alla reintegrazione del dipendente licenziato ed alla corresponsione dell’indennità di 12 mensilità. Interessante la motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di alcune delle condotte contestate ed, in particolare, all’addebito mosso al lavoratore di aver sottoscritto, un paio di anni prima dell’avvio del procedimento disciplinare, due contratti, peraltro di valenza ordinaria, senza averne il relativo potere. Il dipendente non aveva disconosciuto in giudizio il fatto materiale della sottoscrizione, ma aveva dedotto di avere ricevuto preventiva autorizzazione alla firma, o quanto meno l’avallo successivo, da parte dell’amministratore delle società e di avere dovuto provvedere alla tempestiva firma dei contratti per non arrecare danno all’azienda, che da essa aveva ricevuto indubbio vantaggio. La Corte ha ritenuto rilevante il tempo decorso tra il momento della sottoscrizione e quello della contestazione (oltre due anni), evidenziando come, in assenza di elementi di senso contrario, non sia ragionevole l’eventualità che l’amministratore delle società reclamanti non abbia avuto conoscenza, seppur successiva, dei contratti stessi senza di fatto nulla obiettare al riguardo, e concludendo che il silenzio del datore di lavoro debba interpretarsi come ratifica dell’operato del dipendente. Il fatto contestato, seppur pacifico nella sua materialità (l’avvenuta firma dei contratti), non integra inadempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, deve intendersi insussistente.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI ROMA

Sezione controversie in materia di lavoro previdenza e assistenza obbligatorie

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,

La Corte composta dai magistrati

dott. Maria Rosaria Marasco                                                        Presidente     rel.

dott. Maria Lavinia Buconi                                                          Consigliere

dott. Maria Vittoria Valente                                                         Consigliere

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 26.6.2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel reclamo ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 iscritto al n. 452 degli affari contenziosi dell’anno 2018

TRA

Soc. Alpha srl + altre 

elettivamente domiciliate in

rappr. e dif. dagli Avv.ti

parti reclamanti

e

reclamato

elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore n. 2 rappr. e dif. dagli Avv.ti Riccardo Chilosi e Paolo De Marco per procura in atti

parte reclamata

Oggetto: reclamo ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9632/2017 comunicata in data 24.1.2018.

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 Soc. Alpha srl ed altre proponevano reclamo avverso la sentenza del 23.11.2017 con la quale era stata respinta, salvo pronuncia di detrazione dell’aliunde perceptum, la opposizione proposta dalle società avverso la ordinanza del 16.6.2016, con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, dipendente dal 16.1.2012 di Soc. Alpha srl (già Soc.) con qualifica di quadro ed aveva così deciso:

“Accerta e dichiara che le società resistenti costituiscono un unico centro di imputazione di interessi giuridico -economici facente capo alla società Soc. e al sig. quale imprenditore occulto;

Accerta e dichiara che il rapporto intercorso tra il lavoratore e la Soc. Alpha S.r.l. nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2012 e il 5 marzo 2014 è da imputarsi a tutti gli effetti alle società resistenti intese quali unico centro di imputazione di interessi; condanna le società resistenti alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Le parti reclamanti deducevano la erroneità della sentenza e chiedevano il rigetto dell’originario ricorso.

Si costituiva la parte reclamata per resistere al reclamo.

All’udienza del 26.6.2018 la Corte ha riservato la decisione. Risulta agli atti che _____, assunto alle dipendenze della Alpha srl (poi Soc.  srl) con qualifica di quadro in data 16.1.2012 è stato licenziato con lettera del 5.3.2014 in relazione alle contestazioni di cui alla lettera del 6.12.2013 e del 3.2.2014 per i seguenti addebiti:

lettera di contestazione del 16.12.2013 per avere senza autorizzazione o informativa sottoscritto in data 22.10.2013 a nome della Soc. ___ SpA un contratto di fornitura con la ___________ SpA, peraltro a condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del contratto di fornitura precedente;

-sottoscritto in data 25.10.2012 un rinnovo contrattuale di noleggio vettura a lungo termine in assenza di qualsivoglia convenienza economica, causando un danno alla società;

-sottoscritto in data 5.11.2012 un rinnovo contrattuale di noleggio di autovettura a lungo termine in assenza di qualsivoglia convenienza economica per la committente;

-sottoscritto in data 25.10.2012 a nome di Soc. _____ SpA un rinnovo contrattuale di noleggio di autovettura a lungo termine in assenza di qualsivoglia potere e di convenienza economica per la committente.

lettera di contestazione del 3.2.2014 per avere senza autorizzazione o informativa -sottoscritto in data 20.12.2012 a nome della società Soc. ____ SpA, senza averne alcun potere, un contratto di fornitura con la società _____;

– sottoscritto in data 20.3.2012 a nome della società Soc. ____ SpA senza averne alcun potere un contratto di fornitura con la società ________ e nonostante risultasse una precedente email del fornitore che richiedeva la sottoscrizione contrattuale a mezzo della firma per esteso del legale rappresentante della Soc. ___ Spa;

  • per l’assenza del lavoratore alla visita di controllo effettuata presso il suo domicilio in data 21.11.2013;

-per avere provveduto ad autorizzare le tariffe praticate verso committente Soc. ___ SpA dal loro fornitore Soc. _____ srl, nonostante tali prezzi si palesassero del tutto esorbitanti rispetto a quelli di mercato.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9632/2017, ha ritenuto, sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, che le società resistenti costituissero un unitario centro di imputazione giuridica con riferimento anche al requisito dimensionale.

Nel merito del licenziamento, il giudice della opposizione ha ritenuto che il lavoratore non fosse venuto a conoscenza di quanto addebitatogli con la lettera del 16.12.2013 e che, quindi, gli addebiti in essa contenuti non potessero essere posti a base del licenziamento.

Per quanto riguarda le ulteriori condotte, contestate con la lettera del 3.2.2014, il Tribunale, disattesa la eccezione di tardività della contestazione, riteneva per quanto riguarda la sottoscrizione, da parte del lavoratore, senza autorizzazione, di taluni contratti, che, sulla base della posizione professionale di quadro e delle mansioni svolte dal lavoratore “a diretto contatto con i vertici aziendali e in particolare con _______”, non fosse ragionevole prospettare che l’amministratore non fosse a conoscenza, seppur successivamente, dei contratti stessi e che, trattandosi di contratti sottoscritti nell’anno 2012, la circostanza che l’amministratore non avesse obiettato alcunché per un considerevole lasso di tempo fosse significativa di una ratifica dell’ operato del lavoratore.

Per quanto riguarda, le tariffe praticate alla committente Soc. ___ dal fornitore  Soc. __ srl, il Tribunale riteneva che il lavoratore potesse avere agito con “un certo grado di superficialità” ma che non erano emersi elementi tali da consentire di imputare al lavoratore “ un abuso di fiducia tale da recidere irreversibilmente il rapporto di fiducia che lo legava all’amministratore”.

Non giustificava inoltre il licenziamento la circostanza che il lavoratore non si fosse trovato nella propria abitazione alla visita di controllo dell’INPS.

Il Tribunale riteneva in relazione ad una precedente contestazione del 22.7.2013, relativa alla mancata custodia delle chiavi del magazzino della Soc. E. Spa , la insussistenza della condotta addebitata.

Le società reclamanti censurano la sentenza per le seguenti ragioni:

  1. Insussistenza di un unico centro di imputazione.

Le società deducono che il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non sia sufficiente di per sé a far ritenere un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, riproponendo le deduzioni svolte nella fase della opposizione in ordine alle risultanze testimoniali, tali da non avere fornito una convincente e ragionevole certezza di una gestione unitaria ed indistinta del personale da parte delle società.

  • Sul licenziamento.

Le società censurano la sentenza per avere ritenuto che la contestazione disciplinare del 16.12.2013 non fosse stata ricevuta dal lavoratore, mentre entrambe le raccomandate del 18.12.2013, inviate alla residenza ed alla dimora abituale del lavoratore, erano state restituite per compiuta giacenza.

Si deduce che, in ogni caso, la società aveva inviato la medesima lettera di contestazione anche con la successiva lettera di addebito del 3.2.2014 e che i fatti contestati con la lettera del 16.12.2013 debbano essere, quindi, considerati ai fini del licenziamento.

  • La sussistenza dei fatti contestati.

Le società assumono la sussistenza dei fatti addebitati, come riconosciuto da entrambi i giudici della precedente fase, e censurano il giudizio espresso dai Tribunale secondo cui l’operato del ___, che non aveva il potere di firma dei contratti, fosse stato ratificato dal signor ____.

Le parti reclamanti ribadiscono, dunque, che il ___ avrebbe reiteratamente e intenzionalmente violato le direttive e la prassi operativa aziendale, arrecando gravi pregiudizi al proprio datore di lavoro, con un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto riguarda la assenza del lavoratore alla visita fiscale, le società deducono la mancata prova, da parte del ___, della giustificazione della condotta e la gravità della condotta per avere reso impossibile al datore di lavoro il controllo sulla assenza.

In ordine alla autorizzazione da parte del ___ all’applicazione di tariffe antieconomiche per il contratto di spedizione del dicembre 2013, le parti reclamanti censurano il giudizio espresso dal Tribunale in merito alla gravità del fatto ed al danno arrecato alla società.

Quanto ai fatti relativi alla mancata custodia delle chiavi, che rileverebbero ai fini di un giudizio complessivo della gravità delle condotte, le parti reclamanti censurano la sentenza per avere ritenuto che la gestione e la custodia delle chiavi fosse affidata ad altri soggetti.

In via subordinata, le parti reclamanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la applicabilità dell’art. 18 comma 4 legge 1970 n. 300 come modificato dalla legge 2012 n. 92, laddove, nel caso in esame, risulta accertata la sussistenza del fatto materiale con conseguente esclusione della tutela reintegratoria.

Va ritenuta, preliminarmente, la ammissibilità del reclamo di cui all’art. 1 co 58 e segg. legge 2012 n. 92, che riporta in modo idoneo le censure mosse alla sentenza e le ragioni di critica alla motivazione che sorregge la decisione.

In ordine alla questione della sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, secondo un principio consolidato, il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’ unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 2017 n. 19023, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l’unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dalla commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo, dall’uso della medesima sede per le attività riferibili a più soggetti, dall’artificioso frazionamento della medesima attività senza autonomia giuridica e gestionale tra le varie società, oltre che dalla circostanza che il lavoratore rendeva la propria prestazione in favore di tutte le società del gruppo).

Nel caso in esame, risulta dalle visure camerali in atti che la società Soc. Beta (già Soc. ___. SpA) esercita il commercio all’ingrosso di import- export di articoli ottici ed ha come socio ___ oltre alla Soc. ________ srl; la società Soc. ___ srl (ora fusa per incorporazione in Soc. Alpha srl) ha come oggetto sociale la prestazione di servizi di informatica e di formazione professionale connessa all’informatica, commercio di prodotti ottici ed era di proprietà della Soc. ___; la Soc. Alpha srl (già Soc. ___) ha come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane ed organizzative presenti nelle stesse società ed imprese controllate ed è di proprietà di ___.; la Soc. ___ società cooperativa a rl ha ad oggetto l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi necessari nell’ambito della logistica, gestione magazzini, depositi, lavorazione e preparazione merci per il trasporto, la spedizione, la distribuzione, il trasporto di prodotti in genere ed in particolare di prodotti ottici, oftalmici e fotografici; la Soc. ______ ha per oggetto sociale l’importazione, esportazione, il commercio la rappresentanza, la concessione in vendita di articoli di ottica, fotottica, fotografia…. ed è di proprietà della Soc. ___.

Le società hanno come legale rappresentante il sig. ______  o erano partecipate da società da questi amministrate e fanno parte del Gruppo Soc. ___ in favore del quale ___aveva svolto la propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda il collegamento tra le società, come evidenziato nelle deduzioni delle società, la Soc. ___ Srl forniva il servizio di tenuta di contabilità e dell’amministrazione in relazione alla ricerca e selezione di personale; Soc. Alpha Srl si occupava della logistica e dei servizi informatici, Soc. ___ società cooperativa a r.l. forniva il servizio di gestione del magazzino interno e della relativa movimentazione in entrata e in uscita; Soc. ___ affiancava l’attività di Soc. ___ International occupandosi della commercializzazione di prodotti optical e non sul territorio nazionale.

La suddivisione delle varie funzioni, all’interno del Gruppo, che viene giustificata con la esternalizzazione dei servizi da parte di Soc. __ – cui è affidato il settore commerciale della ricezione degli ordini dei clienti finali e della gestione degli ordini ai fornitori per evadere gli ordini dei clienti- non si accompagna, ad avviso della Corte, ad una effettiva autonomia delle varie attività, evidenziandosi una stretta integrazione delle stesse, dal punto di vista organizzativo e funzionale, in favore della società Soc. __.

Risulta provato in atti che la struttura delle società fosse sostanzialmente unitaria ed articolata in uffici (del personale, ufficio dell’amministrazione, ufficio finanza, uffici di logistica, spedizioni e magazzino, ufficio sistemi informatici) che non presentavano alcuna autonomia, laddove la prevalenza del personale operava in modo promiscuo all’interno della medesima sede di proprietà della Soc. ___ SpA (ora Soc. __) ed utilizzava le strumentazioni aziendali di proprietà o riconducibili alla Soc. __ SpA, utilizzava il medesimo badge né, all’interno degli uffici in via _________, vi era una quale indicazione circa la riferibilità del personale impiegato nei vari uffici all’una o all’altra società.

Per quanto riguarda la eterodirezione del personale, risulta dalle dichiarazioni rese nella fase sommaria da C., responsabile ufficio acquisti dei materiali da vendere di Soc. ___ dal maggio 2011 al luglio 2013, che il Gruppo Soc. ___, sia nei rapporti interni che nei rapporti con i terzi, utilizzava la denominazione di Soc. ___ SpA e, in parte, di  Soc. __ come elemento accomunante l’attività di commercializzazione compiuta e il personale delle società operanti per la esecuzione di essa. Il sig. ___ inoltre esercitava poteri di indirizzo e gestione di tutte le società del gruppo, controllando l’operato di tutto il personale “a prescindere dalle società cui formalmente venivano imputati” e dirigeva le società avvalendosi di figure di vertice, facenti capo alle diverse società del gruppo, tra cui il direttore generale dipendente di Soc. __ SpA, il direttore finanziario dipendente ( o collaboratore) di Soc. __, il direttore operativo dipendente di Soc. ___. Per quanto riguarda la posizione lavorativa del ___ che, secondo la prospettazione delle società era soltanto responsabile del servizio di logistica fornito alla Soc. __ International, egli era stato assunto dalla Soc. Alpha S.r.l. con mansioni di “responsabile operativo con funzioni di coordinamento delle Aree di Logistica e Spedizione, Affari Generali e Amministrazione del Personale di tutte le società del gruppo Soc. ___ con la qualifica di quadro..”.

Le mansioni affidate al __ che, sulla base del regolamento negoziale, implicano funzioni di coordinamento in tutti i settori rilevanti del Gruppo Soc. __, costituiscono un segnale evidente della commistione tra le attività suddivise tra le varie società in una organizzazione parcellizzata ma unitaria, finalizzata allo svolgimento della attività principale di commercializzazione internazionale di prodotti optical svolta da Soc. ___.

Il ___, infatti, come ha riferito la teste C., si occupava non solo di logistica per Soc. __ ma anche delle procedure doganali, procedure interne, questioni che riguardavano il personale; dava disposizioni su ferie, permessi, pause nel corso della giornata lavorativa via mail, gestiva i contatti con i fornitori in merito ai servizi generali e società di noleggio.

Le disposizioni impartite dal ___ inoltre non solo “investivano il personale di tutto il gruppo” ma il ___. nelle riunioni con i vertici aziendali “recepiva le direttive di __. e __. (direttore generale di Soc. __ Spa), da impartire al personale”.

La irrilevanza sul piano della gestione dei rapporti di lavoro della titolarità formale degli stessi, in una suddivisione dei compiti che non trova giustificazione in una distinta organizzazione e gestione dell’attività di lavoro, facente capo alle singole società, trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da V. (dipendente della Soc. Alpha s.r.l. dal 2010 al 2015 come responsabile del reparto ITC), il quale ha riferito che egli si interfacciava con il __ come responsabile operativo di Soc. __, che non vi era un organigramma che definisse ruoli e funzioni, che il ___ si occupava di gestire il personale di tutte le società del gruppo e che si trattava di una “ azienda padronale”, in cui “ tutto faceva capo a ___ il quale supervisionava tutte le attività a meno che qualcuno dei dipendenti avesse da lui ricevuto deleghe specifiche”; che il sig. __, “attraverso i responsabili controllava l’operato del personale che faceva capo a soggetti giuridici distinti e pretendeva che questi si relazionassero tra di loro”. Del resto le modalità operative erano le stesse per tutte le società seppure distinte, avvalendosi di un unico sistema informatico”.

Va, quindi, condiviso il giudizio espresso dal primo giudice della unità sostanziale del Gruppo con una confusione al suo interno della gestione del personale facente capo alle diverse società e della imputazione del rapporto di lavoro del ___. alle società medesime.

Nel merito del licenziamento, il Tribunale non ha esaminato le condotte contestate nella lettera del dicembre 2013, rispetto alle quali il __ non ha fornito alcuna giustificazione nella lettera del 10.2.2014, perché egli era venuto a conoscenza delle stesse solo all’atto del licenziamento.

Risulta agli atti che la società aveva contestato, con una prima lettera del 16.12.2013 alcuni dei comportamenti addebitati, indirizzandola sia alla dimora del __, indicata in via _____________n. che alla residenza formale in via _____________n. e che le raccomandate del 18.12.2013 n. X e X erano state restituite al mittente per compiuta giacenza.

Come ritenuto dal primo giudice, la società aveva ritenuto, con la successiva lettera del 3.2.2014, di contestare al lavoratore “i comportamenti specificati nella nostra precedente contestazione datata 16.12.2013 a Lei inviata a mezzo raccomandata n. _____________ del 18.12.2013 ed a Ella non pervenuta in quanto inviata all’indirizzo dalla S.V. indicato quale domicilio durante la Sua malattia, indirizzo che richiamava un codice di avviamento postale in relazione a Roma, via _____________n. ___ (…).

A tal fine la società allegava “alla presente la precedente contestazione che deve intendersi come qui di seguito integralmente riportate e trascritta e si rimane in attesa di sue eventuali giustificazioni nel termine ivi indicato”.

Il comportamento della società, che dà atto della irregolarità della precedente procedura di contestazione, richiamandosi correttamente soltanto la raccomandata inviata al domicilio dichiarato dal lavoratore durante la malattia, segna, per espressa dichiarazione della società medesima, la rinnovazione del procedimento disciplinare in tutte le sue fasi ed assegnandosi al lavoratore un nuovo termine per le giustificazioni.

Per quanto riguarda la omessa allegazione della lettera di contestazione del 16.12.2013 nella raccomandata del 3.2.2014, il Tribunale ha valutato, con motivazione che non trova specifica censura, che, benché parte resistente dichiari di averla allegata a quest’ultima, i documenti in atti (come prodotti da entrambe le parti sub doc 23 e 52 riferiti al contenuto della raccomandata) non evidenziano alcun allegato riferibile alla lettera del 16.12.2013.

Tale giudizio è confermato anche dal contenuto delle giustificazioni fornite dal ___ nella lettera del 10.2.2014 con la quale il lavoratore aveva provveduto a contestare in modo puntuale in relazione ai “quattro addebiti” che gli erano stati mossi, deducendo, rispetto a contratti di fornitura e ad una delle tante spedizioni operate la necessità di “ricostruire i dettagli” delle operazioni e quindi di prendere visione o estrarre copia dei documenti.

La mancata giustificazione rispetto ai primi addebiti, nonostante una replica puntigliosa in merito alle singole condotte, costituisce una indiretta conferma della mancata trasmissione della lettera del 16.12.2013, asseritamente allegata.

Per tali ragioni, in difetto di contestazione degli addebiti riportati nelle lettera del 16.12.2013, correttamente il Tribunale ha limitato l’esame alle di cui alla lettera del 3.2.2014.

In ordine a tali condotte risalenti nel tempo, che il primo giudice ha ritenuto, con statuizione non censurata, la insussistenza della eccepita tardività, è stato contestato al G. di avere sottoscritto a nome della società Soc. ___ Spa, senza averne il potere, in data 20.12.2012 un contratto di fornitura con la società ___ e, in data 20.3. 2012, un contratto di fornitura con la società _______.

In entrambi i casi, risulta accertato che il ___ non avesse potere firma dei contratti, in mancanza della necessaria delega, e che egli non potesse assumere iniziative aventi riflessi negoziali per Soc. ___ senza un preventivo avallo del sig. ___.

Secondo le difese della parte reclamata, che aveva dedotto di avere ricevuto la preventiva autorizzazione da parte del sig. ___, la firma del contratto di fornitura con la società ___ si era resa necessaria perché il corriere utilizzato da Soc. __, ____, aveva bloccato nei giorni prenatalizi il codice contrattuale e di fatto non accettava di effettuare alcuna spedizione per conto di Soc. ___ per mancati pagamenti da parte della società.

Tali giustificazioni sono state ritenute sussistenti già nell’ordinanza del 10.6.2016, nella quale sono richiamate le dichiarazioni rese da V. il quale ha confermato il blocco del codice e che questo era dovuto ad alcuni omessi pagamenti da parte della società.

Per quanto riguarda la firma del contratto di utilizzo pallets ______, risultano confermate, come evidenziato nella ordinanza del 10.6.2016, le giustificazioni del lavoratore dalle dichiarazione rese nella fase sommaria da C., vale a dire che la firma del contratto si presentava urgente considerato che la tipologia di imballo (mark 55) oggetto del contratto era richiesta obbligatoriamente dai clienti Soc. ___ presenti negli USA ( che rappresentano circa l’80% del fatturato totale dell’azienda/gruppo).

Le parti reclamanti non contestano le ragioni di urgenza che avevano determinato il direttore operativo a sottoscrivere i contratti e che gli stessi fossero stati sottoscritti a vantaggio della società e per far fronte a situazioni particolari.

Risulta, inoltre, che la società avesse dato regolare esecuzione ai contratti né erano sorte contestazioni e non erano state sollevate, nei confronti del ___, riserve di sorta sull’operato dello stesso fino al febbraio 2014.

Va quindi condiviso il giudizio espresso nella sentenza reclamata che ha valorizzato, ai fini della preventiva conoscenza della stipula dei contratti, il ruolo del __ come responsabile operativo (COO – direttore esecutivo Soc. ___) cui era affidata la supervisione ed il coordinamento di tutti gli aspetti operativi del Gruppo, definendo gli aspetti relativi agli affari generali della società e gestendo i contatti con i fornitori, in stretto e continuo raccordo con il sig. __ e con il direttore generale __.

Va inoltre considerato che si trattava di contratti sottoscritti nell’anno 2012, di cui non è contestata la utilità economica per la società, e che la evidenza della negoziazione, in linea con le necessità aziendali, implicasse, per la successiva esecuzione dei contratti, l’intervento ed il controllo della varie funzioni aziendali, sì da far ritenere la conoscenza da parte della società della attività negoziale e, comunque, la ratifica della stessa.

Per quanto riguarda la autorizzazione, da parte del __, di tariffe praticate verso la committente Soc. ___ SpA dal fornitore  Soc. __ srl, per le operazioni di stivaggio e spedizione di custodie per occhiali del settembre 2013 da New York a ______, la non congruità dei prezzi (euro 9,23 pallet/week in luogo della quotazione media accertata di euro 4,00 pallet /week, secondo una perizia di parte del maggio 2014) al di là della mancata prova da parte delle società dei prezzi di mercato in precedenza praticati dalla stessa per spedizioni con quelle specifiche caratteristiche, non è dedotto alcun comportamento doloso della parte reclamata o la violazione di disposizioni che limitassero le valutazioni del direttore operativo in ordine alle tariffe da applicare e, in ogni caso, la singolarità della condotta esclude che sia ravvisabile una irreparabile lesione del vincolo di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’assenza del ___ alla visita di controllo del 21.11.2013, presso un indirizzo diverso da quello di via __________ n. __, già comunicato alla società, per la quale il ___ aveva dedotto un errore del medico curante che non aveva comunicato all’INPS il nuovo indirizzo del lavoratore …, risulta che il ___ aveva provveduto a trasmettere all’INPS istanza di giustificazione (di cui egli non ha trattenuto copia) in data 20.12.2013 né risulta che l’INPS abbia provveduto ad effettuare trattenute per assenza ingiustificata alla visita di controllo.

Per i rilievi svolti, superata la necessità di esame delle contestazioni del 26.7.2013 e 6.9.2013 relative a precedenti sanzioni conservative, richiamate nella lettera del 3.2.2014, va ritenuta la insussistenza delle condotte addebitate al __ e la palese inidoneità delle stesse a fondare il licenziamento per giusta causa.

Si rileva, al riguardo, che, sulla base risultanze in atti, le condotte poste in essere singolarmente e complessivamente considerate non presentano elementi di illiceità che giustifichino la sanzione espulsiva applicata e neppure il recesso per giustificato motivo soggettivo, non risultando la prova che il reclamato abbia abusato delle proprie funzioni ed agito, quanto alle iniziative in contestazione, in violazione degli obblighi contrattuali, in danno della società e senza l’avallo quantomeno successivo, da parte della società, degli atti compiuti.

In ordine alle conseguenze della accertata illegittimità del licenziamento, va confermata la applicabilità della tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18 comma 4, atteso che non si versa in tema di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti addebitati, e che, nel sistema di graduazione delle tutele introdotto dalla legge 2012 n. 92, come sancito dal S.C., la insussistenza del fatto contestato comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia- come nel caso in esame- rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cass. 2017 n. 29062; Cass. 2016 n. 10019; Cass. 2016 n. 18418; Cass. 2015 n. 2054).

Per i rilievi svolti il reclamo va respinto.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna le parti reclamanti in via solidale alla rifusione, in favore della parte reclamata, delle spese del presente grado, liquidate in euro 3.307,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 26.6.2018

Il Presidente estensore Maria Rosaria Marasco

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