Le pronunce in commento scaturiscono dalle iniziative giudiziarie promosse da due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato da distinte Agenzie di somministrazione, entrambi licenziati per giustificato motivo oggettivo.
In entrambe le vicende (sostanzialmente similari su un piano fattuale), i due lavoratori, terminata la missione presso le società utilizzatrici cui, per un periodo non irrilevante, erano stati destinati, venivano collocati in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro”. Le due Agenzie di somministrazione attivavano la procedura prevista dall’art. 25 del CCNL dei “lavoratori somministrati delle Agenzie per il Lavoro” del 7 aprile 2014, al termine della quale intimavano licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deducendo il perdurare della mancanza di occasioni di lavoro.
Nella controversia definita dal Tribunale di Velletri il lavoratore licenziato (che, per un biennio era stato somministrato dall’Agenzia di Somministrazione ad una società del settore grafico editoriale per svolgere mansioni di magazziniere) impugnava il licenziamento, deducendo, tra le altre cose, che, nel corso della procedura dell’art. 25 del CCNL, l’Agenzia di Lavoro avesse somministrato ad un nuovo cliente una risorsa neoassunta con profilo professionale fungibile con il proprio, per l’espletamento di mansioni che egli stesso avrebbe potuto utilmente e positivamente assolvere. Nel corso dell’istruttoria compiuta nel procedimento emergeva che l’Agenzia di somministrazione, nel periodo di collocazione in  disponibilità del ricorrente, aveva sottoscritto un contratto di somministrazione con una società del settore grafico editoriale (nuova cliente), la quale aveva, nei fatti, condizionato la costituzione del rapporto alla circostanza che le venisse somministrata una specifica risorsa, estranea all’organico della Agenzia di Lavoro. La Agenzia di somministrazione, per il buon fine del costituendo contratto commerciale di somministrazione, procedeva ad assumere la persona per somministrarla prontamente al nuovo cliente utilizzatore; l’Agenzia non prospettava, quindi, al ricorrente l’occasione di lavoro determinatasi (contravvenendo agli obblighi assunti nell’accordo sottoscritto nell’ambito della procedura di cui all’art. 25 del CCNL di settore), né rappresentava alla società nuova cliente la possibilità di somministrare ad essa tale lavoratore, benché egli vantasse una professionalità compatibile con la figura professionale richiesta dalla società utilizzatrice.
Ritenuto, inoltre, che le mansioni richieste al lavoratore neoassunto somministrato presso la società nuova cliente fossero omogenee e fungibili con quelle che il lavoratore ricorrente aveva svolto in passato presso altra società del settore grafico, il Tribunale di Velletri dichiarava il licenziamento ingiustificato, per insussistenza del fatto addotto a base di esso (ossia la mancanza di occasioni di lavoro prospettata nella lettera di licenziamento), disponendo la reintegra del lavoratore ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970, come novellata dalla L. n. 92/2012.
Nella controversia sottoposta alla cognizione del Tribunale di Roma, il lavoratore ivi ricorrente (che, in un primo periodo alle dipendenze della Agenzia di somministrazione, era stato somministrato come addetto al call center e back office presso una società del settore automotive) impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dall’Agenzia di Lavoro al termine della procedura dell’art. 25 del CCNL di settore, nell’assunto della insussistenza di nuove occasioni di lavoro.
Anche in tal caso il lavoratore ricorrente deduceva che – durante il periodo di collocazione in disponibilità e prima del licenziamento – si fossero concretizzate occasioni di lavoro presso ulteriori società utilizzatrici, dalle quali era stato incomprensibilmente escluso e in contrasto con buona fede. Nel corso del giudizio emergeva che, nel periodo di durata della procedura di riqualificazione di cui all’art. 25 del CCNL di settore, l’Agenzia di Lavoro avesse somministrato almeno una risorsa ad aziende del settore automotive per l’espletamento di mansioni sostanzialmente omogenee rispetto a quelle che il lavoratore aveva assolto finché era stato occupato e compatibili con il suo patrimonio professionale e che l’Agenzia, nonostante avesse dato ampia pubblicità sul proprio sito Internet della relativa offerta di lavoro, non aveva prospettato al lavoratore ricorrente tale occasione di ricollocazione. Dall’istruttoria compiuta risultava inoltre escluso che, per candidarsi a ricoprire la posizione in questione, fosse necessario il possesso di un specifico requisito professionale (la padronanza della lingua inglese), non ravvisandosi ragione della mancata prospettazione al lavoratore ricorrente di detta occasione di lavoro.
Anche tale seconda ordinanza, prendendo atto che il licenziamento impugnato identificava quale motivazione la perdurante mancanza di occasioni di lavoro al termine della procedura prevista dall’art. 25 del CCNL di settore, dichiarava insussistente il fatto posto a base del licenziamento ed disponeva l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata dell’art. 18, comma 4, della L. 300/1970 (come novellato dalla L. n. 92/2012) a beneficio del lavoratore, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle 12 mensilità.
I due provvedimenti in esame si rivelano molto interessanti, cogliendo la peculiarità propria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione e il particolare atteggiarsi, in siffatta tipologia negoziale, del giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 L. n. 604/1966 (anche in considerazione delle previsioni di cui all’art. 25 del CCNL di settore). Escludendo, almeno implicitamente, che, ai fini di integrare il giustificato motivo oggettivo, possa essere sufficiente la soppressione della posizione o dell’attività lavorativa cui il lavoratore era adibito fino alla data di collocazione in disponibilità (in altri termini la cessazione della missione del lavoratore presso un singolo utilizzatore), le due pronunce hanno ritenuto che il presupposto centrale (se non esclusivo) legittimante l’intimazione del licenziamento sia la “mancanza delle occasioni di lavoro”, perdurante dalla data di collocazione in disponibilità fino al termine della procedura dell’art. 25 del CCNL di settore. Le stesse pronunce, però, non hanno ritenuto sufficiente per la legittimità del licenziamento che le Agenzie di Lavoro avessero attivato la procedura dell’art. 25 del CCNL di settore e che avessero atteso il decorso del termine di durata di essa (previsto nella citata disposizione contrattuale) prima di procedere alla intimazione del licenziamento, ritenendo altresì necessario (anche a fronte delle deduzioni specifiche dei lavoratori ricorrenti) operare una verifica di tipo sostanziale circa l’effettiva “mancanza di occasioni di lavoro” e la coerenza a buona fede del comportamento complessivamente posto in essere dalla Agenzia di lavoro.
D’altro canto, la rilevanza del presupposto della “mancanza di occasioni di lavoro” (rimarcata anche dall’art. 25, punto 20, del CCNL di settore) è giustificata dal peculiare elemento causale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione, atteso l’obbligo, in siffatta ipotesi negoziale, dell’Agenzia di lavoro di reperire soluzioni di collocazione del lavoratore presso altri datori di lavoro. L’adempimento di un tale obbligo ad opera dell’Agenzia di lavoro deve avvenire non solo secondo le procedure collettive appositamente previste per legge (la cui osservanza, nella specie, era contestata dai lavoratori ricorrenti), ma anche (su un piano sostanziale) nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., che impongono all’Agenzia di tenere effettivamente in considerazione il lavoratore collocato in disponibilità per tutte le nuove missioni che abbiano ad oggetto posizioni lavorative omogenee con la professionalità dello stesso.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una Agenzia di somministrazione la ricerca di una altra occupazione, al venir meno della posizione di ultima adibizione, non è soltanto finalizzata alla salvaguardia del posto di lavoro, ma è ancor prima un elemento intrinseco all’adempimento contrattuale da parte dell’Agenzia, logicamente e ontologicamente tipico della somministrazione a tempo indeterminato, come confermano le previsioni di cui alla disposizione dell’art. 20, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003 (oggi art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015) e di cui all’articolo 25 del CCNL di settore.
Tenuto conto di quanto sopra, ove il licenziamento per g.m.o. sia intimato dalla Agenzia di Lavoro in ragione della perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”, tale presupposto, se insussistente, determina la facoltà per il Giudice di ritenere integrata l’ipotesi della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” di cui all’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n.92/2012, con conseguenze rilevanti anche sul piano della sanzione applicabile.
I due provvedimenti in esame, prendendo atto della non rispondenza a vero della mancanza di occasioni di lavoro dedotta dalle due Agenzie di somministrazione convenute nei due giudizi, si segnalano proprio per avere ritenuto i due licenziamenti fondati su un fatto manifestamente insussistente secondo la previsione dell’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n. 92/2012, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, co. 4.

Avv. Paolo De Marco

Laureato con lode presso l’Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel giugno 1997 (Tesi di laurea in diritto civile, in materia di clausole vessatorie).
Dal dicembre del 1997 collabora, continuativamente, con lo studio.

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